1. La costituzione della Comunità territoriale spetta, con proprio provvedimento, al presidente della regione, sentito il parere del consiglio provinciale o dei consigli provinciali interessati.
2. La regione disciplina la Comunità territoriale stabilendo le procedure di concertazione, la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali, i criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali ed i rapporti con gli altri enti territoriali.