Art. 2.
(Funzioni della regione).

      1. La costituzione della Comunità territoriale spetta, con proprio provvedimento, al presidente della regione, sentito il parere del consiglio provinciale o dei consigli provinciali interessati.
      2. La regione disciplina la Comunità territoriale stabilendo le procedure di concertazione, la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali, i criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali ed i rapporti con gli altri enti territoriali.

 

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